La normativa nazionale rende possibile anche per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle “quote”, previsti da uno specifico articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 – art. 27, comma 1, lett. F) e dai provvedimenti successivi che ne hanno precisato l’ambito di applicazione.
La disciplina prevede la possibilità per i cittadini stranieri residenti all’estero, inoccupati e disoccupati, di svolgere presso unità produttive del nostro Paese tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.
La durata di questi tirocini può essere di un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.
Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro.
I progetti di tirocinio per extra-comunitari che si trovano all’estero necessitano di essere preventivamente vistati dalle Regioni, secondo la procedura e i fac-simile di modulistica determinati dalle Regioni stesse.
Al/Alla tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente determinato annualmente.
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
Questo permesso di soggiorno può essere convertito, a conclusione del tirocinio svolto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il/la tirocinante con regolare contratto di lavoro.
La conversione, per effetto del nuovo “Decreto CUTRO”, sarà possibile extra quote flussi.
Nel Lazio, l’azienda ospitante deve garantire al tirocinante un rimborso spese di minimo € 400,0 al mese.
E’ indispensabile, inoltre, che il tirocinante abbia svolto nel proprio Paese attività nei luoghi di lavoro (come dipendente, collaboratore o volontario) in ruoli attinenti al tirocinio da svolgere in Italia.
ERIFO, in quanto agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Lazio (area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014) per i servizi di “Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa” è autorizzata a gestire l’intero progetto di autorizzazione.
ERIFO come servizio aggiuntivo potrà supportare l’azienda e il cittadino nella fase di conversione del permesso di soggiorno in caso di trasformazione in contratto di lavoro.
Per saperne di più contattaci 06.69320850